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"Nuova" IMU 2020

Ultima modifica 10 maggio 2024

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l'introduzione, dal 01.01.2020, della nuova tassa sulla casa ("nuova" IMU) derivata dall'abolizione e fusione delle imposte IMU e TASI vigenti fino al 31.12.2019.

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Chi deve pagare?

Il presupposto per il pagamento della "nuova" IMU è il possesso di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione delle abitazioni principali o assimilati (purchè non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento, resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Per possessori si intendono:

  • il titolare del diritto di proprietà;
  • il titolare di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • il genitore assegnatario della casa familiare, in presenza di figli minori, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al medesimo;
  • il locatario, nel caso di locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche per l'applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè unitariamente accatastata.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.

La nuova definizione di fabbricato, quale unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano «con attribuzione di rendita catastale»: chiarisce definitivamente l’applicabilità dell’imu anche ai fabbricati collabenti.

Terreno agricolo: è il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Area edificabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Abitazione principale

Il possesso dell'abitazione principale o degli immobili ad essa assimilati (e relative pertinenze), non costituiscono presupposto d'imposta, pertanto sono esenti dall'IMU, salvo che l'unità immobiliare non sia classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 o A/9 (immobili di lusso).

Abitazione principale (definizione valida fino al 31.12.2021): si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applicano per un solo immobile.

Abitazione principale (definizione valida fino dal 01.01.2022): si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, l'esenzione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

Pertinenze all'abitazione principale: si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie elencate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono assimiliate all'abitazione principale:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale (con relative pertinenze) dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario;
  • un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per questi possessori non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Aliquote, detrazioni, riduzione ed esclusioni 

Aliquote e detrazioni per l'anno 2023

Con al delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2023 sono state approvate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2023.

Aliquote e detrazioni per l'anno 2022

Con al delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2022 sono state approvate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2022.

Aliquote e detrazioni per l'anno 2021

Con al delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021 sono state approvate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2021.

Aliquote e detrazioni per l'anno 2020

Con al delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 15/06/2020 sono state approvate le aliquote e detrazioni vigenti per l'anno 2020.


Anno 2020

Per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

ALIQUOTE

Per l’anno 2020, i comuni possono approvare le aliquote ed il regolamento IMU entro il 30 giugno 2020. In ogni caso dette deliberazioni hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno 2020.

QUOTA STATO:

Ai sensi dell’art. 1, comma 744 della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il versamento, calcolato utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune, deve essere effettuato contestualmente allo Stato ed al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, distinti per le due quote.

Base imponibile

La base imponibile dell'imposta, a seconda dell'unità immobiliare posta in tassazione, viene così determinata:

Fabbricati

La rendita iscritta a catasto deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati di categoria catastale D (esclusi i D/5);
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Terreni agricoli

Il reddito dominicale iscritto a catasto deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per i seguenti coefficienti:

  • 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (attualmente esentati dall'imposta);
  • 135 per i terreni agricoli in tutti gli altri casi.

I terreni agricoli nel comune di Offida sono ESENTI

Aree edificabili

L'imposta è calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area alla data del primo gennaio dell'anno d'imposizione.


Riduzioni

Locazioni a canone concordato

L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998.

Fabbricati di interesse storico o artistico

La base imponibile è ridotta del 50%.

Immobili concessi in comodato

  • La base imponibile è ridotta del 50% per i casi relativi al comodato introdotto dalla legge di stabilità 2016
  • .
  • Applicazione dell'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio e viceversa) non rientranti nella fattispecie precedente. Per maggiori informazioni consulta il regolamento IMU.

Fabbricati inagibili o inabitabili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

La condizione di inagibilità o inabitabilità è dichiarata:

  • dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  • dal contribuente mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Unità immobiliari possedute da residenti all'estero

Per l'anno 2023, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è ridotta al 37,5%.


Detrazioni

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti tenuti al pagamento, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione indicata si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.


Esenzioni

Per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni indicate, sono esenti:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5 bis D.P.R. n. 601/1973);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. n.504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciale delle attività previste nella citata lettera i) (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive);
  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Fabbricati inagibili o inabitabili A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI 2016

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, che risultino distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’IMU e dalla Tasi a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016. Secondo quanto stabilito dalla norma (art.48, co.16), l’esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione o agibilità del fabbricato interessato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, indipendentemente dal requisito della residenza per le persone fisiche o della sede legale o operativa per le persone giuridiche.

Ai fini dell’esenzione, il contribuente può altresì dichiarare entro il 28 febbraio 2017 la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi venti giorni dovrà trasmettere copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate territorialmente competente.

Per l'anno 2022 sono esenti gli immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Scadenze e modalità di pagamento

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il:

  • 16 giugno 2020: acconto
  • 16 dicembre 2020: saldo

È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2020.

Quota statale

Viene riservato allo Stato una parte del gettito dell'imposta, derivante dagli immobili del gruppo catastale D, pari all'aliquota base del 7,6 per mille.

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Modalità di pagamento

Versamento mediante bollettino postale

Il bollettino di pagamento, reperibile presso gli uffici postali, è unico per tutti i comuni italiani ed il contribuente, oltre ad indicare i propri dati anagrafici, deve indicare il codice catastale del Comune (G005 per Offida) e i dati dei versamenti suddivisi per tipologia di immobile e ripartiti tra l'eventuale quota statale e quota comunale.

Se gli immobili sono situati in più Comuni occorre usare tanti bollettini quanti sono i Comuni di ubicazione degli immobili stessi.

Il pagamento può essere compiuto presso qualsiasi Ufficio Postale o, senza commissioni, presso gli sportelli della BCC del Piceno. (Tesoreria comunale).

Versamento mediante modello F24

Nel modello modello F24 oltre al codice tributo, dovrà essere indicato anche il seguente codice catastale comunale: G005.

Ciascun rigo del modello di pagamento deve essere arrotondato all'euro:

  • per difetto se la frazione decimale è minore od uguale a 49 centesimi;
  • per eccesso se la frazione decimale è superiore a 49 centesimi.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematica.

Modalità di pagamento per i residenti all'estero

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:

Banca: INTESA SANPAOLO -Filiale: Offida (Piazza del Popolo 63073 Offida)
IBAN: IT93 D030 6969 6200 0000 0046 607
BIC/SWIFT: BCITITMM

Nel bonifico dovranno essere indicati:

  • cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
  • causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.

L'eventuale quota riservata allo Stato deve invece essere versata mediante bonifico bancario a favore di:

Banca: Banca d'Italia
IBAN: IT02 G010 0003 2453 4800 6108 000
BIC/SWIFT: BITAITRRENT

Come causale del versamento devono essere indicati:

  • codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo sopracitati;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

Detti soggetti sono tenuti ad eseguire il versamento cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi.

Rimborso e compensazioni

Il rimborso della somme versate e non dovute deve essere richiesto, mediante specifica istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse fissato dal regolamento delle entrate comunali

Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dal momento in cui sono divenuti esigibili.


Compensazione

In sostituzione al rimborso è possibile compensare i propri crediti e debiti Imu, di competenza comunale, anche relativi ad annualità diverse.

A tal fine deve essere presentata apposita istanza contenente l'esatta ed analitica indicazione degli importi oggetto della compensazione stessa.

La compensazione non è ammessa con altri tributi comunali.

Ravvedimento operoso

I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.

L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:

Sanzione

  1. 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
  2. 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
  3. 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
  4. 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
  5. 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
  6. 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.

Interessi

  • Dal 01.01.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.
  • Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%.
  • Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
  • Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.
  • Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.
  • Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.

Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.

Modello per comunicazione Ravvedimento operoso

Cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)

Diversamente da quanto previsto in passato, dal 01.01.2020 i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), sono tenuti al versamento dell'IMU per gli immobili di cui risultino essere possessori in Italia.


Unità immobiliari possedute da residenti all'estero

Per l'anno 2023 è ridotta al 50,00% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Scarica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Per l'anno 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è ridotta al 37,5%.


Modalità di pagamento

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:

Banca: INTESA SANPAOLO -Filiale: Offida (Piazza del Popolo 63073 Offida)
IBAN: IT93 D030 6969 6200 0000 0046 607
BIC/SWIFT: BCITITMM

Nel bonifico dovranno essere indicati:

  • cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
  • causale: ACCONTO IMU oppure SALDO IMU con precisazione dell'anno di pagamento.

L'eventuale quota riservata allo Stato deve invece essere versata mediante bonifico bancario a favore di:

Banca d'Italia
IBAN: IT02 G010 0003 2453 4800 6108 000
BIC/SWIFT: BITAITRRENT

Come causale del versamento devono essere indicati:

  • codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo sopracitati;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

Detti soggetti sono tenuti ad eseguire il versamento cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in comuni diversi.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione, per i casi tassativamente elencati nelle istruzioni di compilazione (vedi allegato), deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento che ha fatto sorgere l'obbligo dichiarativo stesso.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

  • deposito presso l'Ufficio Tributi comunale ubicato Corso Serpente Aureo 66 – 63073 Offida (AP);
  • spedizione in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno all'Ufficio Tributi comunale, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione IMU" e l'indicazione dell'anno di riferimento. La raccomandata deve essere inoltrata al seguente indirizzo (sede legale dell'Ente): Corso Serpente Aureo 66 – 63073 Offida (AP);
  • invio telematico mediante posta certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.offida.ap.it

In caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altra modalità equivalente dalla quale risulti con certezza la data di inoltro.

Enti non commerciali

Sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Se l'unità immobiliare ha un'utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile, attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Per la restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si dovrà procede ad una revisione dell'accatastamento.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla puntuale individuazione dei locali in cui si svolge l'attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, osservando le disposizioni fissate dal regolamento ministeriale del 19 novembre 2012 n. 200.


Dichiarazione e pagamento

Gli Enti non commerciali devono presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Il versamento deve compiuto in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nelle normali scadenze (16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento) mentre l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote adottate.

Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

Decreto Ministeriale n. 200 del 19 Novembre 2012

Istruzioni Dichiarazione Enti non Commerciali

Modello Dichiarazione Enti non Commerciali

Immobili abitativi in comodato

E' prevista una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • il comodato deve essere compiuto a favore di parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli/figli-genitori) che utilizzano l'immobile come abitazione principale (deve pertanto essere soddisfatto il doppio requisito della residenza e della dimora abituale da parte del comodatario);
  • l’immobile concesso in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso);
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • il comodante può possedere in Italia una sola abitazione e deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purchè non iscritto nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

In caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge in presenza di figli minori.

Con l'introduzione del D.L. 34 del 30.04.2019 (convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019) il comodante non deve più attestare il possesso dei predetti requisiti mediante la dichiarazione di variazione Imu.

Dal 01 Gennaio 2022 è prevista l’applicazione dell’aliquota agevolata per gli immobili ad uso abitativo (classificati o classificabili nel gruppo catastale “A”, ad eccezione della categoria A/10), concessi in comodato a parente in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio e viceversa) e non rientranti nella fattispecie precedente.

Tale specifica aliquota agevolata riservata alle abitazioni principali, si applica a condizione che:

  1. il comodatario abbia stabilito sia la dimora abituale che la residenza anagrafica nell'unità avuta in comodato;
  2. il comodatario non abbia alcun diritto reale sull'unità abitativa e sulle relative pertinenze avute in comodato.
  3. il comodante deve trasmettere all’Ufficio tributi, pena l’esclusione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono sorte le condizioni, la dichiarazione IMU.

Istanza per comodato - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Aree edificabili

Un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (siano essi persone fisiche o società) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzo agro-silvo pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Come previsto all’art.1 comma 743, ultimo periodo, Legge 27-12-2019 n.160, si evidenzia che in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

Pertanto qualora l’area edificabile sia di proprietà di più soggetti passivi, l’agevolazione (sono considerati, tuttavia, non fabbricabili) sarà applicabile esclusivamente per la quota di proprietà del soggetto passivo che possiede e conduce direttamente il terreno, in possesso quindi dei requisiti sopra indicati (coltivatore diretto o iap), mentre resteranno soggette al versamento dell’imposta come “area edificabile” le restanti quote di proprietà degli altri soggetti passivi, in quanto non in possesso dei requisiti di legge.

Base Imponibile

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo:

  • alla zona territoriale di ubicazione;
  • all’indice di edificabilità;
  • alla destinazione d’uso consentita;
  • agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di:

  • utilizzazione edificatoria dell’area;
  • demolizione del fabbricato;
  • interventi di recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001.

la base imponibile è costituita dal valore venale dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Ruralità dei fabbricati

E’ scaduto il 30 settembre 2012 il termine entro il quale presentare, all'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, la domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili già censiti al catasto urbano.

Le procedura di nuova accatastamento (iscrizione cioè al catasto urbano) dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, dovevano invece essere compiute entro il 30 novembre 2012 (art. 13 comma 14-ter D.L. 201/2011).

La presentazione della domanda doveva essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

In tal modo, il riconoscimento dei benefici fiscali, aveva effetto a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda stessa.

  • Decreto Ministeriale del 26 luglio 2012 (scarica allegato ) - Riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.
  • Comunicato dell'Agenzia del Territorio (scarica allegato ) - Modalità di presentazione delle domande e delle autocertificazioni.

Per le variazioni catastali, annotazioni di ruralità o nuovi accatastamenti di fabbricati con requisiti di ruralità, presentati successivamente alle date sopra indicate, i benefici fiscali saranno applicabili dalla data di presentazione della procedura "docfa", senza alcun valore di retroattività.

 

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