Chi deve pagare? - Tassa Rifiuti (TARI)
Ultima modifica 16 giugno 2023
La tassa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero, si applica sulla base di criteri simili a quelli della preesistente tariffa.
E’ dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
In caso di utilizzi temporanei superiori a sei mesi, che si esauriscono comunque prima del termine dell'anno solare in cui hanno avuto ovvero, nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel comune o comunque, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto tenuto al pagamento, l'obbligo di corrispondere la Tari è del proprietario dell'alloggio o del titolare dei diritti reali minori.
La base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili, facendo riferimento alle superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
La Tari viene corrisposta in base ad una tariffa, commisurata ad anno solare, composta da una quota fissa ed una quota variabile ed articolata in due fasce d’utenza: utenza domestica e non domestica.
Modalità di calcolo per le utenze domestiche
Il calcolo della tassa avviene, in base al numero dei componenti del nucleo familiare (o dei soggetti domiciliati) ed alla superficie dei locali tassabili.
Modalità di calcolo per le utenze non domestiche
Il calcolo della tassa, avviene in base alla superficie dei locali e delle aree tassabili che vengono classificate in una delle 30 categorie previste dal D.Lgs. n. 158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione alla prevalente destinazione d’uso.