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Sanzioni e Controlli - Tassa Rifiuti (TARI)

Ultima modifica 16 giugno 2023

Argomenti :
Gestione rifiuti

Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie per la corretta applicazione della tariffa e, nell'esercizio di detta attività, effettua verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.

In caso di omessainfedele o incompleta denuncia ha facoltà di:

  • rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, a comparire di persona per fornire chiarimenti ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
  • qualora sia necessario verificare all’interno delle unità immobiliari elementi rilevanti per l’applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;
  • utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso;
  • richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme sarà compiuto sulla base di presunzioni semplici come previsto dall'art. 2729 del Codice Civile.


Sanzioni

  • a) per il parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
  • b) per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
  • c) per l'infedele denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
  • d) per la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste dati entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione ridotta e degli interessi.

Le sanzioni sono irrogate sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.

Il contribuente può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato da specifico regolamento comunale delle entrate tributarie.


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