Ravvedimento operoso - Tassa Rifiuti (TARI)
Ultima modifica 16 giugno 2023
Argomenti :
Gestione rifiuti
I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.
L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:
Sanzione
- a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
- b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
- c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
- d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
- e) 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
- f) 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.
Interessi
- Dal 01.01.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.
- Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%.
- Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
- Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.
- Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.
- Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.
Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.