Modalità di pagamento - Tassa Rifiuti (TARI)
Ultima modifica 16 giugno 2023
Per l'anno 2023 il versamento della tassa, in base ai modelli F24 di pagamento inviati dal Comune di Offida, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e pagamento interbancari e postali, osserverà le seguenti scadenze:
- 1^ rata: 31 luglio 2023
- 2^ rata: 31 ottobre 2023
- 3^ rata: 16 dicembre 2023
Il pagamento dell'annualità può anche essere compiuto in soluzione unica entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio.
Istruzioni e modello F24
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24.04.2014
ha ridenominato i vecchi codici tributo nel seguente modo:
- 3944 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013
- 3945 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013 - Interessi
- 3946 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013 - Sanzioni
Il modello di pagamento deve inoltre indicare il seguente codice catastale comunale: G005
Modalità di pagamento per i residenti all'estero
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:
Banca: INTESA SANPAOLO - Filiale: Offida (Piazza del Popolo 63073 Offida)
IBAN: IT93 D030 6969 6200 0000 0046 607
BIC/SWIFT: BCITITMM
Nel bonifico dovranno essere indicati:
- cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
- causale: PAGAMENTO TARI con precisazione dell'anno di pagamento.
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alla Tari ad un comune diverso da quello destinatario della tassa, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente.
Nella comunicazione il contribuente deve indicare:
- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento;
- il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
L'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro:
- per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
Risoluzione 45/e del 24/04/2014